Pagamento tributi IMU

Servizio attivo

È l’imposta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

A chi è rivolto

Ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), al concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Descrizione

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

Come fare

Il pagamento deve essere effettuato attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento o tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.

Cosa serve

Il servizio non necessità di autenticazione. Per il pagamento sono richiesti: 1) Codice fiscale del debitore; 2) Codice avviso o IUV (Identificativo Univoco di Versamento)

Procedure collegate

Quietanza liberatoria, ovvero la certezza che la PA ha incassato il tributo e non potranno esserci verifiche o accertamenti successivi.

Cosa si ottiene

Una ricevuta da PagoPa di avvenuto pagamento.

Tempi e scadenze

L'IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Pagamento tributi IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Vincoli

L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%.

Casi particolari

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

A seguito della sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha giudicato illegittima la norma istitutiva dell'IMU nella parte in cui lega il concetto di abitazione principale non solo al possessore ma anche al suo nucleo familiare, viene di fatto estesa la doppia esenzione a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.

Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
gli alloggi sociali;
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Ulteriori informazioni

E' possibile calcolare IMU e TASI accedendo a: Calcolo IUC

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Pagina aggiornata il 28/09/2024