Dopo il periodo di affissione delle pubblicazioni di matrimonio può essere richiesta la celebrazione del matrimonio civile.
Per quanto riguarda il Matrimonio Religioso: il matrimonio concordatario viene celebrato dal parroco ed ha effetti anche per l’ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dallo stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo stato italiano ed altre confessioni religiose.
Al termine della celebrazione del matrimonio viene chiesta agli sposi la scelta del regime patrimoniale.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art. 30 legge 218/95) è resa all’ufficiale di stato civile per i matrimoni civili, o al ministro di culto celebrante per i matrimoni religiosi.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime, cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.).