I documenti necessari alle pubblicazioni relativi ai cittadini italiani vengono acquisiti d’ufficio.
Gli stranieri invece devono produrre:
- Documento valido
- NULLA OSTA a contrarre matrimonio o certificato di capacità matrimoniale
Il NULLA OSTA, previsto dall’art. 116 del Codice Civile, deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve, inoltre, riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (specificare le generalità).
Per la donna divorziata o vedova deve risultare la data del divorzio o di vedovanza.
Il Nulla Osta può essere rilasciato:
- dall’Autorità Consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna,Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. di Serbia, Romania (dal 03/04/2012), Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria.
oppure:
- per i cittadini svedesi residenti in Svezia, per i cittadini polacchi residenti in Polonia e per i cittadini norvegesi dall’Autorità competente del proprio Paese.
Il Nulla Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera, né da autocertificazione.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul Nulla Osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Se nel Nulla Osta non sono indicati i nomi dei genitori dello/a sposo/a è necessario presentare l’atto di nascita originale rilasciato dal Comune di nascita o una copia conforme all’originale dello stesso, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti autorità.
Se nel nulla osta rilasciato dalla propria autorità diplomatica in Italia l’indicazione dello stato civile risulta “Libero”, è necessario integrare tale nulla osta con un documento di stato civile: certificato di stato civile celibe/nubile, atto di divorzio o atto di morte del precedente coniuge a seconda della condizione personale (ciò è assolutamente necessario per la donna divorziata o vedova, per rispettare quanto previsto dall’art. 89 del Codice Civile italiano). Tale documento deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle competenti autorità.